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 Statuto del consorzio
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TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Costituzione

1.      I Comuni di Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, Lodivecchio, San Martino in Strada, Tavazzano con Villavesco, si costituiscono in Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.vo  267/2000.

2.      Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale.

 

 

Art. 2

Denominazione - Sede - Durata

1.      Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente”

2.      Il Consorzio ha la sede legale in Casalpusterlengo.

3.      La durata del Consorzio è determinata in anni  10 (dieci), termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito.

 

Art. 3

Finalità

Il Consorzio ha come scopo la crescita  culturale  e professionale dei cittadini. Favorisce la  promozione dell’esercizio del diritto al lavoro attraverso l’erogazione di servizi  e attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale verso qualsiasi attività lavorativa. Sono compresi  tra questi sia interventi di formazione e di supporto all’inserimento  lavorativo di persone collocate nell’area del disagio sociale,  sia interventi di formazione continua e permanente, anche conseguenti  alla riconversione delle  attività produttive.

Il Consorzio si situa nel sistema pubblico della Formazione Professionale , e le sue finalità sono correlate alla  programmazione Regionale alla cui definizione il Consorzio concorre, per quanto di competenza, in accordo con l’Amministrazione Provinciale.

Il Consorzio attua, in via  prioritaria, i servizi formativi, di ricerca e orientamento  previsti e finanziati dalla programmazione Regionale e Provinciale.

Il Consorzio agisce per scopi di pubblico interesse.

Il Consorzio opera allo scopo di raggiungere i fini stabiliti nella Convenzione e nel presente Statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati.

Il Consorzio  può gestire i servizi secondo le norme previste dal D.Lgs.vo 267/2000 e può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Per il raggiungimento delle finalità indicate il Consorzio attua gli indirizzi programmatici definiti dagli Enti consorziati attraverso i programmi elaborati o attraverso le determinazioni dell’Assemblea.

Il Consorzio può instaurare legami di collaborazione stabili e strutturali con le organizzazioni sindacali, del volontariato e della cooperazione sociale, attraverso una consultazione periodica o programmata.

Il Consorzio persegue la realizzazione dei propri compiti istituzionali anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti pubblici presenti nel territorio.

 

Art. 4

Quote di partecipazione

1.      Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate dai seguenti  elementi:

a)     Un contributo fisso minimo annuo nella misura di € 1,00 (uno)per abitante del relativo comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell’anno precedente cui il finanziamento si riferisce, soggetto ad aggiornamento annuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita. Tale contributo può, quindi, essere modificato senza modificare la convenzione, mediante atto deliberativo che - previa consultazione degli Enti - dovrà essere assunto con voto unanime dei presenti  all’Assemblea.

b)    Un contributo aggiuntivo facoltativo, la cui parametrazione è prevista nella convenzione.

c)     Per gli Enti diversi dai Comuni, un contributo fissato dall’Assemblea Consortile, di volta in   volta tenendo conto della dimensione e della tipologia delle competenze che ciascun Ente intende esercitare attraverso il Consorzio.

2.      Le quote suddette, che costituiscono la dotazione finanziaria annuale del Consorzio per quanto riguarda il funzionamento dello stesso , sono riscosse con l’emissione di appositi ruoli.

 

Art. 5

Contributi diversi

1.      Gli Enti consorziati erogano, secondo le modalità previste dalla Convenzione, contributi variabili in relazione ai servizi erogati dal Consorzio o destinati all’attuazione di particolari servizi ed interventi. Tali contributi non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli membri dell’Assemblea Consortile.

2.      Il Consorzio può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni , lasciti  o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili.

 

Art. 6

Partecipazione degli Enti consorziati - Informazione – Verifica

1.      Il Consorzio favorisce l’informazione e promuove la partecipazione degli Enti consorziati e delle realtà sociali e produttive del territorio alla programmazione dei corsi e alla definizione delle proprie attività facendo ricorso agli strumenti più idonei per raggiungere tale obiettivo.

2.      Gli atti dell’Assemblea sui quali  è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:

a)     modifiche statutarie, ad esclusione di quelle obbligatorie che derivino da modificazioni normative; 

b)    modifiche della convenzione;

c)     richieste di adesione di altri Enti e consorzi;

d)    modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative.

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati che sono tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento.

3.      Viene  acquisito, inoltre,  il parere preventivo degli Enti consorziati, sui seguenti atti:

a)     partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;

b)    investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione;

Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati che debbono esprimere parere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata espressione del parere l’obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

4.      Vengono invece trasmessi integralmente,  contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Consorzio,  gli atti relativi al :

- Bilancio Economico di Previsione annuale e  pluriennale;

- Bilancio di Esercizio.

5.      L’informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati dell’elenco degli oggetti deliberati dall’Assemblea del Consorzio. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l’adozione da parte dell’Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell’Assemblea stessa.

Tale comunicazione vale quale onere di pubblicità – notizia e non influisce, pertanto, sull’efficacia e l’esecutività degli atti.

6.      Il Consorzio informa la propria attività al rispetto del principio della trasparenza, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal T.U.E.L. e sue successive modifiche ed integrazioni (Decreto Legislativo 267/2000), disciplinando la materia con apposito regolamento.

7.      I consiglieri degli Enti Locali aderenti al Consorzio hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ex art. 43 del D.Lgs.vo 267/2000.

8.      Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall’apposito regolamento di cui al precedente punto 6).

9.      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell’Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

10.  Agli Enti aderenti è altresì garantito l’accesso a tutti gli atti di gestione approvati e/o assunti dagli organi del Consorzio.

 

Art. 7

Rapporti con il territorio

Il Consorzio attiva accordi , protocolli d’intesa ed Associazioni Temporanee di Scopo al fine di coinvolgere le realtà  istituzionali , sociali e produttive del territorio nella programmazione, gestione e monitoraggio delle attività consortili. 

 

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea Consortile;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore.

 

Art. 9

Disposizioni comuni

1.  Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.

2. Si applicano agli atti consortili le disposizioni del Capo I ° del Titolo VI° del D.Lgs.vo n° 267/2000.

 

CAPO II

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

 

Art. 10

Composizione dell'Assemblea

1.      L’Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E’ l’organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2.      L'Assemblea del Consorzio è composta dai legali  rappresentanti degli enti associati (o loro delegati),  ciascuno con responsabilità pari alle quote di partecipazione, fissate all'art. 7 della convenzione. La delega deve essere effettuata per iscritto e possibilmente a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino a espressa revoca.

 

Art. 11

Prima seduta dell'Assemblea - Presidenza -

1.      La riunione di insediamento dell’Assemblea del Consorzio è convocata dal Sindaco del Comune sede Legale del Consorzio entro 20 giorni dalla firma della Convenzione da parte dei Legali rappresentanti degli Enti consorziati.

2.      Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

 

Art. 12

Convocazione

1.      L’Assemblea Consortile è convocata almeno 2 volte all’anno dal Presidente o,  in caso di suo impedimento,  dal Vice Presidente.

2.      La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni liberi  prima della data stabilita per la seduta  se trattasi di convocazione ordinaria mentre,  per le convocazioni straordinarie, sono necessari almeno 2 giorni liberi  di preavviso.

3.      L’Assemblea  può essere convocata anche quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori nel complesso,  di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

 

Art. 13

Attribuzioni dell'Assemblea

1.      L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sottoindicati:

a)      la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;

b)      la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c)      la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d)     la sostituzione  dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, decaduti per qualsiasi motivo;

e)      la nomina del Revisore dei Conti, nonché l’eventuale sua revoca;

f)       l'approvazione dei  Bilanci Economici di Previsione annuale e pluriennale e le relative variazioni;

g)      l'approvazione del Bilancio di Esercizio;

h)      le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio a forme associative, enti, società ed associazioni e cooperative sociali, funzionali al conseguimento delle finalità consortili;

i)        le deliberazioni di  assunzione dei  mutui  , non previsti espressamente in altri atti fondamentali dell’Assemblea Consortile ;

j)        le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;

k)      le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l)        l’ammissione di altri Enti al Consorzio, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei comuni facenti parte del Consorzio in questione al momento della richiesta;

m)    i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea;

n)      investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali approvati dall’Assemblea Consortile.

2.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, salvo quelle attinenti alle Variazioni di Bilancio.

 

Art. 14

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1.      L'assembla è validamente costituita in prima convocazione  con la presenza della maggioranza  dei rappresentanti degli Enti consorziati, comunque portatori di almeno il 50,01%  del totale delle quote di partecipazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto non prescriva anche la maggioranza dei componenti dell’Assemblea presenti. Ciascun rappresentante dispone di un voto plurimo, in relazione alle quote di partecipazione detenute dall’Ente rappresentato. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno ¼ degli Enti consorziati, purchè rappresentino almeno il 30% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza delle quote presenti.

2.      Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto.

3.      Per le forme e modalità di adozione delle deliberazioni dell’Assemblea, si applicano le norme prescritte per le deliberazioni dei Consigli Comunali.

4.      Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea consortile. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea vengono svolte dal Segretario del Comune in cui ha sede il Consorzio; in caso di assenza o impedimento le funzioni del Segretario dell’Assemblea sono assolte dal membro più giovane dell’Assemblea stessa.

5.      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano alle sedute dell’Assemblea senza diritto di voto.

 

Art. 15

Gettoni di Presenza ai Componenti l’Assemblea Consortile

1.      Ai componenti dell'Assemblea compete un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, nella misura vigente per i Consiglieri del Comune più popoloso facente parte del Consorzio.

 

Art. 16

Durata in carica

1.      L’Assemblea del Consorzio dura in carica 5 anni.

2.      Ciascun componente dell’Assemblea Consortile decade comunque dal mandato nel caso in cui, durante il quinquennio , vi siano elezioni amministrative che riguardino il Comune che rappresenta . La decadenza ha effetto dalla data di elezione del nuovo Sindaco.

 

Art. 17

Presidente dell'Assemblea

1.      Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti legali degli Enti consorziati e con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 14 .

2.      Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e propone gli oggetti da trattare.

3.      Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/3 del totale delle quote di partecipazione.

4.      Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.

5.      Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal rappresentante legale dell'ente consociato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio

 

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Consiglio di Amministrazione - Composizione

 

1.      Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell’assemblea e ad essa risponde della sua attività in esecuzione del mandato programmatico  ricevuto al momento dell’elezione.

2.      Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: un Presidente, un Vice Presidente e 3 Consiglieri.

Art. 19

Requisiti per l’eleggibilità - Ineleggibilità e incompatibilità

1.       Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea del Consorzio fuori del proprio seno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale ed una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o per uffici pubblici ricoperti e documentati da apposito curriculum.

2.       Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea del Consorzio a scrutinio segreto e a maggioranza  assoluta delle quote di partecipazione assegnate. La nomina del Presidente è fatta con votazione segreta e separata prima di quelle degli altri membri, con la stessa maggioranza sopra indicata .

3.       Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di quote. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

4.       Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

5.       Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.

6.       Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori ed  i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento  di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 20

Durata in carica - Cessazione - revoca

1.      Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni cinque e non possono essere rinominati più di due volte consecutivamente.

2.      Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

a)  per scadenza;

b)  per dimissioni;

c)  per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;

d)  per revoca.

3.      Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati e sostituiti su proposta motivata del Presidente dell’Assemblea Consortile o di almeno 1/3 dei componenti assegnati alla stessa.

4.      La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alla proprie attribuzioni da assumersi,previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un  congruo termine per la presentazione di memorie difensive, col voto favorevole sia  della maggioranza delle quote che dei componenti dell’Assemblea presenti.

Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell’intero Consiglio.

Art. 21

Convocazione

1.      Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o,  in caso di sua impossibilità,  dal Vice Presidente.

2.      Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche su richiesta di due componenti dello stesso  o del Direttore del Consorzio.

3.      La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni  prima della data prevista per la seduta  se trattasi di convocazione ordinaria mentre,  per le convocazioni straordinarie,  sono necessari almeno 2 giorni  di preavviso.

Art. 22

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1.      Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.      Il Consiglio di Amministrazione :

a)      predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;

b)      sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;

c)      approva le  convenzioni a carattere oneroso, che non siano di competenza di altri organi ;

d)     autorizza il Direttore a stare in giudizio come attore o come convenuto;

e)      esamina i progetti di Bilancio Economico di Previsione annuale e pluriennale ed il Bilancio di Esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile.

3.   Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:

a)      gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;

b)      le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili ;

c)      le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;

d)     le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni;

e)      l’assunzione del Direttore  del  Consorzio e la determinazione dell’inquadramento e del relativo trattamento economico;

f)       il conferimento degli incarichi a consulenti;

g)      le proposte, al Presidente del Consiglio, degli incarichi di  collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;

h)      delibera l’anticipazione di cassa;

i)        approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea Consortile;

l)    approva  le piante organiche del Consorzio e le relative variazioni;

m)  delibera il fabbisogno del personale anno per anno;

n)   attiva i progetti di formazione.

4.   Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi;

5.       Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

 

Art. 23

Sedute del Consiglio di Amministrazione

1.      Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

2.    I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.

3.   Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.

5.  Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

 

 

Art.  24

Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1.      Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio. E’ l’organo di raccordo fra l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l’attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l’unità delle attività del Consorzio.

2.      Il Presidente :

a.       convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

b . coordina l’attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;

b.      sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;

c.       esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

d.      stipula le convenzioni con gli Enti Pubblici;

e.       nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs.vo n° 267/2000, nonché dai regolamenti del Consorzio .

3.  Il Presidente inoltre:

a)     vigila sul buon andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore esprimendo la valutazione della sua prestazione ai fini della determinazione della ”retribuzione di risultato”;

b)   vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c)     adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;

d)  promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;

e)  cura i rapporti con gli Enti consorziati;

f)  firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;

 

Art. 25

Indennità

1.      Le indennità di carica a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall’Assemblea.

2.      Le indennità di carica non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite dal D. Lgs.vo 267/00.

 

CAPO IV

 IL REVISORE DEI CONTI

Art. 26

Nomina del  Revisore dei Conti

1.      Il  Revisore è disciplinato dagli articoli 234 – 235 – 236 -237 – 238 – 239 – 240 – 241 del D. Lgs.vo  267/2000.

2.      Il Revisore dei Conti  è nominato dall’Assemblea, con le modalità previste  dall'art. 234 D. Lgs.vo  267/00.

3.      Non può ricoprire la carica di Revisore dei Conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a Consigliere previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 D.Lgs.vo  267/00.

 

Art. 27

Attribuzioni del Revisore dei Conti

1.   Il Revisore dei Conti , in conformità allo Statuto e all’apposito regolamento:

a.       esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
b.      esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
c.       redige l’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell’Assemblea del rendiconto della gestione;
d.      attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
e.       esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

 

Art. 28

Responsabilità

 

1.      Il Revisore dei Conti risponde della verità delle attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.

 

Art. 29

Trattamento economico - durata in carica - cessazione, decadenza, revoca

1.      Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell’Assemblea.

2.      Il Revisore dei Conti  resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Revisore ed è  rieleggibile una sola volta.

3.      Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell’incarico e per dimissioni.

4.      Il Revisore dei Conti decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente art. 20;

5.      Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che:

a)      per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;
b)      per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell’apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell’Assemblea del rendiconto della gestione.

6.      Il provvedimento di revoca è adottato dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dall’art. 14   

7.  Il Collegio dei Revisori dei Conti  in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, resta in carica  sino alla scadenza dei 3 anni dalla nomina, e comunque, sino alla nomina del nuovo Revisore.                          

 

Art. 30

Segretario

  1. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea del Consorzio sono svolte dal Segretario del Comune in cui il Consorzio ha la sede legale.
  1. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore del Consorzio.
  1. In caso di assenza svolge le funzioni di Segretario il componente dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione più giovane.

 

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

 

Art. 31

Direttore – Nomina

1.      Il Direttore del Consorzio è nominato , a seguito di pubblico concorso, dal Consiglio di Amministrazione. I requisiti per la nomina  sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

2.      L’incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale.

3.      L’incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati purché in possesso dei requisiti previsti.

4.      In questi ultimi due casi il provvedimento di conferimento dell’incarico è di competenza dell’Assemblea Consortile e l’incarico può essere conferito per un periodo di 5 (cinque) anni e può essere confermato.

5.      L’Assemblea delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio , dandone immediata comunicazione all’interessato.

6.      Il licenziamento del Direttore nel corso del quinquenni può aver luogo , con delibera del Consiglio di Amministrazione , per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all’efficienza del Consorzio.

 

 

Art. 32

Attribuzioni del Direttore

 

1.      Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

2.      Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

3.      Il Direttore:

a.       formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
b.      esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c.       sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di Bilancio Economico di previsione annuale e pluriennale e lo schema di Bilancio di esercizio;
d.      sta  in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
e.       partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto;
f.       svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione;
g.      rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
h.  dirige il personale del Consorzio;
i.   organizza  funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
l.  adotta  i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
m. adotta tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
n.  decide le misure disciplinari.

4.  Al Direttore del Consorzio spetta inoltre :

a)  bandire e presiedere le gare d’appalto ad evidenza pubblica;
b)  stipulare i contratti e le convenzioni;
c)  predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
d) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento;
e) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento ;
f) provvedere all'invio dei verbali delle deliberazioni  previste dall’art. 6, comma 2°,  agli Enti consorziati;
g) indire i concorsi pubblici per l’assunzione di personale , sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
h) conferire  gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e di tipo professionale;
i) adottare tutti gli altri atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previsti dai regolamenti del Consorzio;

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi potrà assegnare una o più competenze gestionali , previste in capo al Direttore dal comma 4 del presente articolo, ad altro personale del Consorzio.

Art. 33

Dirigenti e collaborazioni esterne

La Dotazione Organica del Consorzio può prevedere figure professionali di dirigenti o di funzionari,   preposte alla direzione dei Servizi, alle quali sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.

Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

 

Art. 34

Personale del Consorzio

1.      Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali.

2.      Il Consorzio dispone di un regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che ne definisce la struttura organizzativa, fondata sulla distinzione tra direzione politica e direzione gestionale-amministrativa, e la dotazione organica.

3.      Il Consorzio ha propri servizi amministrativi, finanziari e didattici, per il funzionamento dei quali si può avvalere:

a)     di personale proprio;
b)   di personale degli Enti Consorziati, previo accordo con gli stessi e con i soggetti  interessati;
c)     di personale assegnato dalla Regione;
d)    di personale a collaborazione.

4.      La consistenza numerica e funzionale del personale consortile è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione  che approva la Dotazione Organica ; il fabbisogno di  Personale viene definito annualmente.

 

Art. 35

Incompatibilità e responsabilità

1.      Al personale dipendente del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui alla normativa vigente.

2.      Il Direttore  può autorizzare i dipendenti del Consorzio allo svolgimento di incarichi che provengano da altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività di impresa commerciale, secondo criteri e nei limiti che verranno disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi , tali comunque da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e da garantire  l’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3.      Non possono essere nominati impiegati o direttore del Consorzio i consiglieri e gli assessori degli Enti associati.

4.      Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

 

 

 

TITOLO IV

FINANZA, CONTABILITÀ’, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

Art. 36

Entrate

 

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a)     contributi degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
b)    accensione di prestiti  ;
c)     quote di partecipazione degli utenti;
d)    altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

 

Art. 37

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a. dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
b. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto;
c. da trasferimenti.

2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.

 

Art.  38

Criteri di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l’obbligo di pareggio di bilancio.

 

Art.  39

Contabilità e Bilancio

1.      Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

2.      Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.

3.      Al Consorzio si applica una contabilità di tipo economico patrimoniale.

4.      L’esercizio del Consorzio  coincide con l’anno solare.

5.      I documenti contabili fondamentali sono:

- il Bilancio Economico di Previsione  annuale e pluriennale, strumento di programmazione generale;

- il Bilancio di Esercizio.

6.   L’Assemblea del Consorzio delibera entro dicembre il Bilancio Economico di Previsione annuale e pluriennale ed entro aprile il Bilancio di Esercizio dell’anno precedente.

7.   Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione , di investimento e di revisione.

8.   Il Consorzio adotta le seguenti scritture obbligatorie :

      a) il libro giornale;

      b) il libro degli inventari;

      c) il libro dei cespiti ammortizzabili;

      d) il repertorio dei contratti.

 

9.  Per quanto attiene le modalità di verifica dell’erogazione del servizio, previste dalla normativa vigente, si rimanda agli “Atti di adesione” ed agli “Obblighi del gestore”, sottoscritti dal Consorzio con Regione Lombardia e Provincia di Lodi, Enti finanziatori delle attività di formazione gestite dal Consorzio, nonché agli esiti del monitoraggio periodico attuato dal sistema di Accreditamento Regionale .

 

Art. 40

Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. L’affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel regolamento di contabilità, con  modalità che rispettino i principi della concorrenza, ai sensi dell’art. 210 del DPR 267/2000.

2. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere, per non più di una volta,  al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

3. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’Assemblea del Consorzio.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

Art. 41

Facoltà di recesso

1.      Gli Enti consorziati che intendano recedere anzitempo dal Consorzio devono:
-         Dare il preavviso di almeno un anno mediante atto dell’organo competente;
-         Regolarizzare preventivamente la propria partecipazione finanziaria sia mediante estinzione anticipata della quota parte degli oneri di investimento a proprio carico, sia mediante il pagamento di una annualità delle quote di partecipazione di cui all’art. 4.

2. La facoltà di recesso può essere esercitata decorso un quinquennio dalla data di adesione al Consorzio.

Art. 42

Trasferimento del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio, il patrimonio è ripartito tra gli Enti Consorziati in proporzione ai  conferimenti effettuati per la realizzazione degli investimenti e, in subordine, in ragione della quota di partecipazione. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili  ed immobili ottenuti i comodato o ad altro titolo dai singoli Enti Consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

 

Art. 43

Particolari obblighi degli Enti consorziati

Gli Enti Consorziati si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi servizi ed attività che rientrino nelle finalità consortili.

 

Art. 44

Modifiche

Le modifiche al presente statuto sono approvate dai Consigli degli Enti Consorziati su eventuale proposta o con il preventivo parere dell’Assemblea Consortile.

 

Art. 45

Norma transitoria e Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio, dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle norme sulla pubblicazione delle deliberazioni.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigneti in materia.

5. In riferimento a quanto disposto dall’art.39, la contabilità di tipo  economico-patrimoniale entrerà in vigore secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.     

6. Gli organi del Consorzio  di cui all’art. 8, lettere b e c, attualmente in carica,  beneficiano del maggior termine di durata previsto dagli artt. 16 , 1° comma, e 20, 1° comma, del presente  Statuto.

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